Speciale valutazione educazione fisica 2009
" Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, all' articolo 3 – Valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado - comma 6, si legge: “La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Da tale votazione complessiva è escluso l’insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all’educazione fisica, ai sensi dell’art. 304 del medesimo Testo unico.” In pratica il voto di educazione fisica, secondo l’art. 3 dello schema di regolamento e il richiamo al vetusto art. 304 del TU, non concorrerebbe alla media complessiva dei voti ai fini dell’ammissione all’esame del primo ciclo. E all'art 6 - Valutazione degli alunni della scuola secondaria di II grado, comma 6: "
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