Requisiti per l'apertura e il funzionamento delle palestre
NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME BASE PER IL SEGUITO DELL'ESAME
Art. 1.
(Finalità, definizioni e campo di applicazione).
1. La Repubblica tutela la salute e il benessere degli utenti delle
palestre e delle sale ginniche, garantendo la formazione degli operatori
che vi operano e la sicurezza dei servizi offerti.
2. Per palestre e sale ginniche si intendono le strutture pubbliche e
private in cui sono offerti, sotto qualsiasi forma, servizi aventi ad
oggetto l'attività motoria
fisica e sportiva finalizzata alla formazione e al benessere psico-fisico nonché al
mantenimento della forma fisica della persona.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fini dello svolgimento
delle attività sportive organizzate o promosse da Federazioni sportive
riconosciute dal CONI.
Art. 2.
(Requisiti delle palestre e delle sale ginniche).
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano, sentito il CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari
e di sicurezza delle palestre e delle sale ginniche, tenuto conto dei
princìpi
indicati dalla normativa statale vigente.
2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e igienico-sanitari alle
disposizioni adottate ai sensi del comma 1.
Art. 3.
(Esercizio delle palestre e delle sale ginniche).
1. L'apertura delle palestre e delle sale ginniche è subordinata
al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del
sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'impianto.
2. Il titolare della struttura deve attestare:
a) i titoli del direttore tecnico responsabile cui è legata
l'autorizzazione;
b) che la palestra o la sala ginnica è conforme alle disposizioni
adottate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2;
c) che il personale operante nella palestra o nella sala ginnica è in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
d) che ha provveduto alla stipula di una polizza volta a garantire
una adeguata copertura assicurativa per infortuni degli utenti e del personale
operante nella palestra o nella sala ginnica.
3. Il titolare della palestra o della sala ginnica è tenuto a comunicare immediatamente, ai sensi del comma 1, il venire meno, anche temporaneo, di uno dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 4.
(Personale operante nelle palestre e nelle sale ginniche).
1. A tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio
offerto, ogni palestra o sala ginnica svolge la propria attività sotto
la responsabilità di un direttore tecnico in possesso di laurea
in scienze delle attività motorie e sportive o di diplomi equiparati
ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.
2. Per lo svolgimento delle attività ginniche e sportive all'interno
delle palestre e delle sale ginniche, il direttore tecnico della struttura
può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità:
a) di studenti iscritti al secondo o a un successivo anno di un
corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive;
b) di tecnici del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni
sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
c) di soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di formazione
professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
(Attuazione da parte delle regioni e delle province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
