Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati ISEF e dei laureati in scienze motorie

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LO SPORT NELLA COSTITUZIONE EUROPEA
29 ottobre 2004


Il 29 ottobre si sono riuniti a Roma i venticinque Capi di governo dei Paesi dell’Unione Europea per firmare il testo della Costituzione. Hanno partecipato anche i Paesi candidati ad entrare nell’Unione: Turchia, Bulgaria, Romania, Croazia. Il testo completo della Costituzione può essere scaricato dal sito www.governo.it.
Il testo della costituzione europea è diviso in quattro parti e 448 articoli. Lo sport entra nel testo della Costituzione europea nella Parte III (“Le politiche e il funzionamento dell’Unione”), sezione quinta, inserita all’interno del Capo V “Settori nei quali l’Unione può decidere di svolgere un’azione di sostegno, di coordinamento, di complemento.
Riportiamo di seguito l’articolo III-282 della Costituzione Europea che specificamente si occupa di sport:
ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO III - 282

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche.
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.
L'azione dell'Unione è intesa:
a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.
2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

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